TESTO
del disegno di legge n. 1825
TESTO
delle Commissioni
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale e delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi e di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Art. 2.
(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).

Art. 2.
(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).

      1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle

      1. Fino al 31 dicembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle


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reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge. reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge.
      2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'informativa economica di sistema di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002, la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.       2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'informativa economica di sistema di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002, la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e, contestualmente all'accertamento, richiede loro l'adozione, entro i tre mesi successivi, delle misure previste dal comma 3.
      3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito       3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che, all'esito dell'accertamento,

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su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica. trasferiscono su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica, ovvero che cessano la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.
        4. Le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive e i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenuti a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologie di offerte speciali, sconti e promozioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei princìpi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, vigila sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e accerta l'esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le norme di cui al capo II del titolo II della citata legge n. 287 del 1990.
      4. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «spot» è sostituita dalla seguente: «messaggi».       5. Identico.
      5. All'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel primo periodo le parole: «dagli spot» sono sostituite dalle seguenti: «dai messaggi» e le parole: «gli spot» dalle seguenti: «i messaggi»; nel secondo periodo le parole: «dagli spot» sono sostituite dalle seguenti: «dai messaggi». (vedi art. 5, comma 3)
      6. All'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a       6. All'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a

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condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio». condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio, indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione».
        7. Le risorse frequenziali liberate, in applicazione del comma 3, dagli operatori in posizione dominante ai sensi del comma 1 sono cedute o assegnate ai soggetti che ne facciano richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i princìpi e le procedure di cui all'articolo 3.
        8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di ridurre le barriere all'ingresso nel mercato, riesamina la delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, prevedendo requisiti soggettivi più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti.
        9. Fatta salva la disciplina specifica applicabile al soggetto concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale non possono differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.
        10. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:
 

      «9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il settore delle comunicazioni, nessun soggetto può, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati o che li controllino ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del medesimo settore delle comunicazioni».